lunedì 24 agosto 2009

Assegno di accompagnamento negato a un bimbo down

Un cavillo gli nega l'accompagnamento. Un errore quasi certamente burocratico a monte di cui adesso una intera famiglia sconta gli effetti, evidentemente non positivi, su una vita già di per sé problematica.
Un bambino con la sindrome di Down che si vede negata la "pensione", altrimenti definita indennità di accompagnamento, dopo sei anni di vita.
Il caso finisce in causa. Il tribunale gli dà ragione, nel merito, ma respinge la richiesta di risarcimento e di ripristino dell'emolumento mensile perché l'impugnativa è stata presentata fuori dai termini.
La storia è complicata ma lineare: una famiglia di Castel del Piano, la famiglia Caligiani, nel 2007 scopre che il proprio bambino Down, nato il 21 aprile del 2000, a cui l'anno successivo era stata accordata l'indennità di accompagnamento, deve essere visitato da un'apposita commissione medica per stabilire se può restare beneficiario o meno dei soldi erogati dall'Inps.
A distanza di sei anni. Ebbene, la commissione esamina e emette la sentenza: negativo. Niente pensione. Solo un'integrazione per l'assistenza scolastica. I Caligiani si rivolgono ad un'avvocato, che mette in piedi la vertenza legale.
"Durante il dibattimento e per quanto poi stabilito dal giudice nella sentenza - spiega Enrico Caligiani - si è scoperto che la revisione dell'indennità non ci sarebbe mai dovuta essere: la sindrome di Down, in quanto malattia cromosomica, non deve essere soggetta a revisioni di alcun tipo.
Il problema però è che avremmo dovuto contrastare il provvedimento già nel 2001, quanto è stato emesso, siamo vittime di un cavillo."
Il bambino in questione ha prodotto sin dal 2001 il certificato di handicap ai sensi della legge 104/92. Ma dimostrare la persistenza dell'handicap grave non va di pari passo con il riconoscimento dell'invalidità civile.
Senonché le norme, per malattie come la sindrome di Down, non ammettono visite di "revisione". La legge 326 del 2003 dètta all'articolo 42 disposizioni in materia di invalidità civile. In particolare il comma 7 stabilisce che
"i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità."
E comunque per la sindrome di Down viene riconosciuto il
"100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita."
Altra cosa è l'indennità di frequenza che nel nostro caso è andata a sostituire quella di accompagnamento a partire dal 2007 dopo la più volte citata visita di controllo.
Entrambe le indennità allo stesso tempo non sono compatibili. Non resta che il ricorso in appello, sperando in una sentenza meno cavillosa. Più equa

Alessandro Antonini
Corriere dell'Umbria Lunedì 24 Agosto 2009

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