giovedì 21 aprile 2011

Convenzione Comune – Tribunale: i condannati potranno svolgere lavori di pubblica utilità

Tra Comune e Tribunale di Perugia è stata firmata oggi (ieri ndr) a Palazzo dei Priori una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In sostanza, i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestano la loro attività - non retribuita - nell'ambito della struttura organizzativa comunale o in quella di società, enti e aziende partecipate o convenzionate. I campi di attività individuati sono: sport e aree verdi, patrimonio e servizi cimiteriali, strutture museali e giovanili; Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura, Provveditorato. Potranno essere impiegati non più di dieci condannati contemporaneamente. Alla firma della convenzione sono intervenuti il Sindaco, Wladimiro Boccali, il Presidente del Tribunale, Aldo Criscuolo, il Presidente della Corte d'Appello, Wladimiro De Nunzio; il Procuratore Giacomo Fumu con il Sostituto Mario Formisano; il gip Claudia Matteini; la dirigente dell' Ufficio di Esecuzione penale esterna, Laura Borsani. Il sindaco ha colto l'occasione per ricordare che ancor più della condanna, in particolare per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, che è il più frequente dei casi in cui si può applicare questo tipo di pena, è fondamentale la cultura della prevenzione.
"Tutti – ha detto Boccali – dalle istituzioni alla scuola, dalle famiglie al mondo dell' associazionismo agli esercenti di locali, debbono alzare, molto più di quanto non si faccia ora, la guardia contro la piaga dell' abuso di alcol, in particolar modo se ne sono vittime i ragazzi e addirittura i minorenni."
I magistrati intervenuti alla firma della convenzione hanno auspicato che altri Comuni adottino un analogo protocollo, nella convinzione che sia utile, per i condannati,
"uno stimolo a capire e ad impegnarsi in attività lavorative al servizio della comunità."
É stato anche spiegato che l'esecuzione corretta della pena comporta l'estinzione del reato, la restituzione dell' auto, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente (nel caso di condanna per guida in stato di ebbrezza). Sia il giudice di pace che il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o per enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o in centri specializzati di lotta alle dipendenze, sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, che sulla materia ha delegato il Presidente del Tribunale. Il compito di controllo sulla serietà dell'adempimento dell'obbligo da parte del condannato è affidato all'Ufficio locale di Esecuzione penale esterna, mentre il controllo sull'effettiva esecuzione del lavoro è demandato ad un responsabile individuato dal Comune.
La persona incaricata di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati li segue durante il periodo di inserimento e segnala eventuali inadempienze o assenze giustificate all'autorità incaricata, individuata nel dispositivo della sentenza. Tra i suoi compiti, anche la redazione dell' apposito registro delle presenze. Le prestazioni in questione non configurano rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. É assolutamente vietato corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta, mentre è obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per responsabilità civile verso i terzi.

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