O meglio, non si rinuncia a concorrervi. Eppure per un giovane di Perugia l'essere architetto anziché geometra, l'essere laureato anziché diplomato, ha finito con l'essere un handicap.
Sfatato però dal Tribunale amministrativo regionale di Perugia, presieduto da Pier Giorgio Lignani, che ha accolto il suo ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento che ha comportato la sua esclusione dal concorso pubblico bandito dal Comune di Perugia.
Il giovane, laureato in architettura ed abilitato al relativo esercizio professionale, aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per due posti di istruttore tecnico progettuale manutentivo presso il Comune perugino.
L'interessato però è stato escluso dal concorso (salva l'ammissione con riserva alle prove scritte) con la motivazione che è appunto architetto mentre il bando richiedeva tassativamente il titolo di geometra e la relativa abilitazione professionale.
É seguito il ricorso avanti al Tar, con il quale l'interessato (rappresentato dall'avvocato Mario Rampini) ha evidenziato che il titolo di architetto e la relativa abilitazione sono superiori e assorbenti rispetto a quelli di geometra, e che pertanto la sua esclusione dal concorso era illegittima.
Da parte sua iIl Comune ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre direttamente contro il bando, dal momento che questo non era "equivoco", nel senso che la volontà dell'ente pubblico era quella di riservare il concorso ai geometri.
E nel merito il Comune ha sostenuto che le due figure professionali (architetto e geometra) non sono interamente equivalenti, e che perciò la scelta di ammettere al concorso solo i geometri aveva una base razionale.
Il Tar ha però osservato che da tempo è consolidato in giurisprudenza il concetto che il titolo di architetto è superiore ed assorbente rispetto a quello di geometra, e ciò è stato affermato anche con specifico riferimento ai concorsi pubblici.
Il Tar ha così ritenuto fondata la posizione del giovane laureato, ma anche che la sua posizione non è stata pregiudicata dal fatto che egli abbia omesso di impugnare direttamente il bando di concorso.
Infatti, la circostanza che il bando richiedesse unicamente il titolo di geometra senza far cenno ad eventuali equipollenze, non escludeva il potere-dovere dell'amministrazione di ammettere comunque il candidato in possesso del titolo superiore.
Non è stata ritenuta fondata la tesi difensiva del Comune, che aveva richiamato la massima giurisprudenziale secondo la quale il principio dell'assorbimento del titolo inferiore da parte di quello superiore non si applica con riferimento all'iscrizione in albi professionali.
E il Tar non ha ritenuta fondata neppure la tesi secondo cui il Comune avrebbe ragione ed interesse di evitare l'assunzione di un architetto in un posto da geometra, perché altrimenti sarebbe esposto ad un'azione per il riconoscimento dell'esercizio di mansioni superiori.
Dunque ricorso accolto e posizione da rivedere per il Comune di Perugia, salvo appello in Consiglio di Stato che tuttavia appare improbabile.
Giovanni Bosi
dal Corriere dell'Umbria Martedì 11 Novembre 2008
dal Corriere dell'Umbria Martedì 11 Novembre 2008
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